La Corte d’Appello di Ancona
sezione lavoro
in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Cetro Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi consigliere relatore
dott.ssa Angela Quitadamo consigliere
alla pubblica udienza del giorno 28.03.2019, sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d’udienza da intendersi qui integralmente trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.257 del Ruolo Generale Lavoro dell’anno 2018, promossa con ricorso in appello depositato il 26.06.2018 da:
X.X., con gli avv.ti Riccardo Chilosi, Paolo De Marco e Stefano Costantini, parte APPELLANTE
contro
SOCIETA’, corrente in Cattolica (RN), con gli avv.ti Salvatore Trifirò, Francesco Chiarelli, Giuseppe Sacco e Edoardo Maria Stecconi,
parte APPELLATA
nonché nella causa civile, riunita alla prima, iscritta al n.264 del ruolo Generale Lavoro anno 2018, promossa con ricorso in appello depositato il 28.06.2019 da:
SOCIETA’, parte APPELLANTE
contro
X.X. parte APPELLATA
avverso la sentenza n.184/2017 del Tribunale di Pesaro, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
- Il processo di primo grado.
Il Tribunale di Pesaro, quale Giudice del lavoro, con la sentenza sopra indicata, in parziale accoglimento della domanda proposta da X.X. nei confronti della società SOCIETA’, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla società al ricorrente in data 31.10.2014 e, determinata in €.19.335,07 l’entità della retribuzione spettante al X.X. per le mansioni dirigenziali svolte alle dipendenze della SOCIETA’ a partire dal 4.03.2013, epoca dell’assunzione, ha condannato la società al pagamento in favore del ricorrente dell’indennità di preavviso, liquidata in misura pari ad otto mensilità della retribuzione, dell’indennità supplementare prevista dal CCNL applicato al rapporto in caso di ingiustificato licenziamento di personale avente la qualifica dirigenziale, liquidata in misura pari a quindici mensilità, nonchè al pagamento delle retribuzioni maturate dal 31.10.2014 al 29.12.2014. Il Tribunale ha, poi, rigettato le ulteriori domande proposte dal X.X. volte ad ottenere il risarcimento del danno conseguente al dedotto demansionamento subito ed alla sussistenza di un patto di stabilità triennale.
- Appello X.X..
Avverso la sentenza ha proposto appello il X.X. affidandosi ad otto motivi di impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice che ha respinto la domanda di risarcimento del danno richiesto in ragione del demansionamento subito durante il rapporto.
Secondo il X.X., infatti, dai documenti acquisiti e dalla prova testimoniale richiesta, ma non ammessa dal Tribunale, risulterebbe che egli è stato assunto con la qualifica di direttore industriale, “chief technical officer” (CTO), con considerevoli responsabilità sia in ambito di progettazione che di produzione industriale, tanto da essere nominato anche “datore di lavoro” ai sensi del decreto legislativo n.81 del 2008, mentre, a partire dal 9.12.2013, il suo ruolo è stato ridimensionato in seguito all’assegnazione della inferiore posizione di “chief operations officer” (C.O.O.) e sottrazione di ogni responsabilità della fase della progettazione.
A dire dell’appellante, inoltre, dagli atti emergerebbe che, con la sostituzione dell’amministratore delegato a partire dal luglio 2014, dopo vari tentativi, da parte della nuova dirigenza, di risolvere bonariamente il rapporto di lavoro, nei suoi confronti sarebbe intervenuto un nuovo ridimensionamento delle mansioni, essendogli stata revocata la qualifica di COO e affidata quella di “jv managing director”, vale a dire di gestione e sviluppo delle jont ventures, qualifica, di fatto, priva di qualsiasi valenza dirigenziale, situazione che gli avrebbe comportato un danno quantificabile in €.56.875,00 come danno professionale, €.95.524,00 per danno alla salute ed €.250.000,00 per danno all’immagine e alla dignità e integrità morale.
Con il secondo motivo di appello il X.X. contesta la decisione di primo grado che ha ritenuto inefficace il patto di stabilità triennale e rigettato la domanda di condanna della società al pagamento dell’indennità conseguente al recesso anticipato, emessa in violazione delle norme di legge che regolano i poteri di rappresentanza in ambito societario. Secondo l’appellante, infatti, in considerazione dei poteri conferiti all’amministratore delegato, il patto avrebbe piena efficacia tenuto conto delle disposizioni di legge applicabili alla fattispecie concreta, stante, comunque, il legittimo affidamento del ricorrente nella piena valenza degli atti compiuti dall’amministratore medesimo. Di conseguenza, a differenza di quanto affermato dal Tribunale in sentenza, la società appellata sarebbe tenuta a versare in favore del ricorrente la somma di €.930.123,68, pari alla penale fissata in caso di violazione del patto.
Con il terzo motivo l’appellante lamenta l’omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda di risarcimento del danno per ingiuriosità del licenziamento. A dire del X.X., infatti, le modalità con le quali l’azienda ha posto fine al rapporto sono state tali da far credere che egli avesse commesso atti penalmente rilevanti, per cui il primo giudice avrebbe dovuto condannare la società al relativo risarcimento, da liquidarsi, in via equitativa, in €.250.000,00.
Con il quarto motivo l’appellante contesta l’interpretazione che il primo giudice ha dato in relazione ai documenti prodotti per provare la maturazione del diritto al conseguimento del bonus previsto a favore del dirigente in caso raggiungimento del budget per l’anno 2014: il Tribunale ha ritenuto i documenti inidonei a provare il diritto ed ha rigettato la relativa domanda di condanna della società al pagamento alla somma di €.195.000,00. Secondo il X.X., invece, il contenuto dei documenti prodotti, la circostanza che la società non avesse mosso alcuna contestazione in seguito alla produzione e la valutazione degli stessi da parte del CTU nominato nel corso del primo processo avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere il diritto vantato. Con il quinto motivo il X.X. lamenta l’omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine alla domanda di condanna della società al pagamento del bonus relativo ai dieci mesi dell’anno 2013, pari ad €.162.500,00. A dire del ricorrente, sebbene per l’anno 2013 gli obiettivi da raggiungere non fossero stati specificamente indicati, gli stessi sarebbero insiti nell’attività lavorativa del dirigente ed egli avrebbe conseguito, nel suo settore di competenza, quanto prefissato in precedenza dall’azienda.
Con il sesto motivo, in subordine rispetto a quanto dedotto nei due motivi precedenti, secondo il X.X., seppure si dovesse ritenere, come ha fatto il primo giudice, che i documenti non siano idonei a dimostrare l’accordo sul budget da raggiungere, gli importi sarebbero dovuti a titolo di risarcimento per inadempimento della SOCIETA’ che, in virtù delle disposizioni contrattuali, aveva l’obbligo di fissare gli obiettivi per il conseguimento del budget.
Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente contesta l’entità della retribuzione globale di fatto fissata dal primo giudice, lamentando la violazione di legge nella quale questi sarebbe incorso. Il X.X. deduce che, nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, per il calcolo della retribuzione globale di fatto si sarebbe dovuto tener conto anche delle voci di bonus, come emergerebbe da una corretta interpretazione delle disposizioni del CCNL, per cui la retribuzione di riferimento ammonterebbe ad €.35.603,07.
Con l’ottavo motivo, in via subordinata rispetto al mancato accoglimento del secondo motivo riguardante la dichiarata inefficacia del patto di stabilità, il X.X. contesta la decisione del Tribunale che ha limitato a quindici le mensilità dovute a titolo di indennità supplementare, laddove, secondo il ricorrente, considerando la modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e la pretestuosità del licenziamento, si sarebbe dovuto riconoscere il diritto a corrispondere il numero massimo previsto dalla contrattazione collettiva, ossia venti mensilità.
L’appellante ha, quindi, concluso chiedendo che, eventualmente integrata l’attività istruttoria, in riforma dell’impugnata sentenza, venga interamente accolta la domanda come proposta dinanzi al Tribunale, con il favore delle spese.
- Appello SOCIETA’.
Con diverso ricorso depositato due giorni dopo quello del X.X., la società SOCIETA’ ha proposto, a sua volta, autonomo appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Pesaro deducendo, con un primo motivo di impugnazione, l’erroneità della statuizione di primo grado che ha dichiarato illegittimo il licenziamento nonostante fosse emerso che la lettera integrativa dell’assunzione del dirigente, contenente la previsione del patto di stabilità e la determinazione dell’indennità risarcitoria, pur riportando la medesima data dell’assunzione, era stata redatta in epoca successiva, vale a dire a febbraio 2014. Il primo giudice, a dire della società, non avrebbe sufficientemente valutato la gravità della circostanza, tenuto conto che, in accordo con l’amministratore delegato dell’epoca, senza che questo ne avesse i poteri, era stato riconosciuto in favore del X.X. un indebito vantaggio patrimoniale, oltremodo gravoso per le finanze dell’azienda, che, una volta scoperto, aveva determinato il venir meno del rapporto fiduciario.
Con il secondo motivo di impugnazione la società contesta il riconoscimento delle retribuzioni maturate nel periodo di malattia in quanto, venendo meno la declaratoria di illegittimità del recesso datoriale del 31.10.2014, cadrebbe il presupposto per riconoscere dovute le somme maturate nel periodo di malattia in costanza del quale era stato irrogato il licenziamento.
Con il terzo motivo di appello la SOCIETA’ lamenta l’erronea determinazione dell’entità della retribuzione globale di fatto che, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, avrebbe dovuto tener conto soltanto della retribuzione annuale concordata, del valore convenzionale annuale dell’auto aziendale e del valore della rendita catastale, con conseguente minore determinazione di €.15.316,21.
La società SOCIETA’ ha, quindi, concluso chiedendo che, riformata la sentenza di primo grado, la domanda proposta dal X.X. venga rigettata.
- Il processo di secondo grado.
Riuniti i processi, la SOCIETA’ si è costituita avverso l’appello proposto dal X.X. e, ribadendo quanto già riportato nel proprio ricorso, ne ha chiesto la reiezione.
Il X.X. ha depositato memoria avverso il ricorso in appello proposto dalla società, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.
All’udienza di discussione, ribadite dai procuratori delle parti le conclusioni come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto riportato, del quale è stata data lettura.
Così riassunti i fatti del giudizio e le posizioni delle parti, a giudizio del Collegio l’appello principale proposto dal X.X. è fondato in parte mentre quello della società, che, pur proposto autonomamente, è successivo al primo e, quindi, con la riunione, si converte in appello incidentale (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 2026 del 13/02/2012), è infondato e, quindi, va respinto.
- La retribuzione globale di fatto (settimo motivo dell’appello principale, terzo motivo dell’appello incidentale).
Il Collegio ritiene di dover trattare, in via preliminare, perché influente sugli effetti dei motivi successivi, il settimo dell’appello principale ed il terzo di quello incidentale, fra loro strettamente connessi perché entrambi formulati in contestazione della determinazione della retribuzione globale di fatto operata dal Tribunale.
Il primo giudice, come accennato, ha fissato in €.19.335,07 l’entità della retribuzione, sostenendo che non possa computarsi la retribuzione variabile “poiché non necessariamente spettante” in virtù di quanto prevede l’art.3 del CCNL.
Entrambe le parti hanno criticato la determinazione effettuata dal Tribunale, sostenendo, il X.X. che vada ricompresa anche la retribuzione variabile, la società SOCIETA’ che vadano escluse alcune voci.
Questa Corte ritiene di dover accogliere, nella quasi totalità, il motivo del ricorrente e respingere quello della resistente.
Va considerato che la determinazione della retribuzione globale di fatto mensile, ovvero della c.d. “mensilità pesante”, in forza degli artt.2120 e 2121 c.c., deve essere basata non già su quanto concretamente corrisposto al dirigente, ma, più esattamente, su ogni compenso di carattere continuativo di spettanza, con esclusione di quanto fosse dovuto (ovvero effettivamente corrisposto) a titolo di rimborso spese. Se poi si considera – per quanto si dirà appresso – che la risoluzione del rapporto di lavoro è stata determinata, nella fattispecie in esame, da inadempimento della società datrice di lavoro, si deve, di conseguenza, rilevare come nella base di computo venga a ricadere l’equivalente dei compensi di natura retributiva ai quali il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento in prosecuzione del rapporto di lavoro dirigenziale.
In ragione di quanto premesso, va computato il bonus MBO – del quale si dirà più ampiamente dopo – degli anni di lavoro 2013 e 2014, trattandosi di meccanismi premiali legati agli obiettivi immanenti alle strategie aziendali e, dunque, di connotazione periodica e reiterati nei periodi di riferimento. Dalla disciplina contrattuale di tale incentivo (cfr. doc.10 fasc. X.X.) si può desumere la connotazione essenzialmente continuativa di tale emolumento, essendo stata prevista la normale aggiunta annuale di “ulteriori importi al raggiungimento di obiettivi considerati prioritari per il Gruppo SOCIETA’” e che “in caso di mancata determinazione nei termini, per stabilire il complessivo ammontare delle somme dovute a titolo di bonus e/o incentivo e/o premio si farà ricorso ai criteri utilizzati nell’anno precedente, salvo diversa determinazione concorde alle parti”. Né può essere condivisa l’affermazione del primo giudice che ha escluso tale emolumento prendendo come riferimento l’art.3 del CCNL Dirigenti Industria del 25.11.2009 (cfr. doc. 67 fasc. X.X.) che disciplina il trattamento minimo di garanzia. Trattasi, a giudizio del Collegio, di disposizione che, appunto, indica unicamente il trattamento minimo ex art.36 Cost., ma che non è pertinente per la determinazione della retribuzione globale di fatto, per la quale, invece, occorre tener conto dell’art.19, comma 15, del CCNL cit. disciplinante l’indennità supplementare, che, a sua volta, indica come riferimento l’indennità di preavviso. Ebbene, per tale indennità interviene la disposizione generale di cui all’art.2121, comma 1, c.c., che ingloba per il relativo calcolo anche “i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, per la determinazione della retribuzione globale di fatto deve essere presa in considerazione la retribuzione annuale lorda, pari ad €.195.000,00 (nel cui importo è inclusa la tredicesima mensilità), sicché il calcolo esatto è pari ad €.16.250,00 (€.195.000 : 12). A questa somma va aggiunta la somma di €.268,93 quale “rimborso ctr benefit”, sempre corrisposto e indicato in tutte le buste paga (cfr. doc.68 fasc. X.X.), comunque, non specificamente contestato dalla SOCIETA’ nella memoria di costituzione del processo di primo grado. Quanto al valore della autovettura concessa in uso come da contratto di assunzione, l’importo di €.1.284,14 mensili indicato dal lavoratore corrisponde a quanto mensilmente versato dall’azienda per canone di noleggio (cfr. doc. 57 fasc. X.X.) e non è stato specificamente contestato, mentre l’importo di €.3.084,00 indicato dalla SOCIETA’ come “valore convenzionale auto” non risulta da alcun atto ma da un generico richiamo che la società fa alle “tabelle ACI”. La determinazione che va considerata, quindi, è quella indicata dall’appellante principale che trova un riscontro nei documenti prodotti. Lo stesso deve dirsi per quanto deve essere conteggiato a titolo di “benefit casa”, pari ad €.1.550,00, relativo alle spese di alloggio per l’intero periodo di lavoro, tenendo conto di quanto prodotto dal lavoratore (cfr. doc.56 fasc. X.X.) e non specificamente contestato dalla società, che ha genericamente indicato un valore della rendita catastale di €.1.026,84.
Computando questi importi la somma che si ottiene è pari ad €.19.353,07.
A questa somma, però, va aggiunto ulteriormente, per i motivi di cui si è già sopra detto, quanto maturato a titolo di retribuzione variabile – del cui riconoscimento, escluso dal primo giudice, si tornerà a dire in seguito – che ammonta ad €.195.000,00 per l’anno 2014 e ad €.81.250,00 per l’anno 2013. La media mensile che ne discende è pari ad €.12.556,82 in considerazione dell’intero anno 2014 e dei dieci mesi dell’anno 2013 (195.000 + 81.250 = 275.250 : 22 = 12.556), cifra che, sommata a quella già calcolata di €.19.353,07, comporta che la retribuzione globale di fatto è pari ad €.31.909,89.
- Il licenziamento del X.X. e le relative conseguenze (secondo e ottavo motivo dell’appello principale, primo e secondo dell’appello incidentale).
I motivi secondo ed ottavo dell’appello principale nonchè il primo ed il secondo di quello incidentale risultano connessi e, quindi, da trattare congiuntamente, dal momento che la contestazione della decisione relativa alla legittimità del licenziamento influisce sulle relative conseguenze.
Il primo giudice, come anticipato, ha ritenuto illegittimo il licenziamento, escludendo, quindi, la sussistenza della giusta causa indicata dalla società datrice di lavoro, ma non ha riconosciuto efficace il patto di stabilità documentato dal dirigente per cui ha dichiarato unicamente il diritto del X.X. a percepire l’indennità supplementare prevista dall’art.19 del CCNL in caso di licenziamento privo di giustificazione nonchè le retribuzioni maturate nel periodo di malattia in corso al momento del recesso.
Questa Corte ritiene che vada confermata la declaratoria di illegittimità del licenziamento e, quindi, respinto il primo motivo dell’appello incidentale con assorbimento del secondo. In accoglimento del secondo motivo dell’appello principale ed assorbimento dell’ottavo, va, invece, riformata la sentenza nella parte in cui ha escluso l’efficacia e l’operatività del patto di stabilità collegato al contratto di assunzione del 4.03.2013.
Come ha ricordato la stessa società appellante incidentale, la giusta causa di licenziamento, ex art.2119 c.c., sussiste tutte le volte in cui “si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”; ciò, secondo la costante interpretazione della Suprema Corte, si ravvisa in presenza di una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario che deve effettivamente sussistere fra le parti, per cui occorre che la mancanza del lavoratore sia tanto grave da giustificare l’irrogazione della sanzione espulsiva (cfr. fra le tante Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 3865 del 15/02/2008 e Sez. L, Sentenza n. 2720 del 23/02/2012).
La contestazione disciplinare prende le mosse dal contenuto della lettera “raccomandata a mano”, datata “Forlì, 4 marzo 2013” indirizzata al X.X., con la quale l’amministratore delegato pro tempore della SOCIETA’, dott. FR., ha concordato con il dirigente un patto di stabilità triennale, fissando l’entità della penale in caso di violazione e definendo le limitate ipotesi di non operatività della stessa (cfr. doc. 22 fasc. X.X.). L’atto in questione, secondo la contestazione sfociata nel provvedimento espulsivo, redatto su carta bianca e, pacificamente, in epoca successiva alla data riportata, sarebbe stato frutto di un’operazione fraudolenta che lo stesso dott. FR., senza averne i poteri (e di questo di dirà appresso), in odore della sua sostituzione in ragione della paventata riorganizzazione aziendale, avrebbe concordato con il X.X. medesimo ed un altro dirigente apicale, dott. Z., per il quale era stata predisposta analoga lettera, al fine di garantire loro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro ad opera della società o di dimissioni per giusta causa del lavoratore prima del termine di scadenza del 29.02.2016, la percezione di una considerevole somma, consistente in ventiquattro mensilità di retribuzione lorda, comprensiva dei bonus aziendali e dei contributi previdenziali ed assistenziali.
A giudizio del Collegio, conformemente a quanto già ritenuto dal primo giudice, la contestazione effettuata dalla società non ha trovato un preciso riscontro negli atti di causa.
Come già affermato dal Tribunale, la retrodatazione del patto non ha valenza decisiva per sostenere che vi fosse una volontà fraudolenta del dipendente e dell’amministratore dell’epoca, in quanto, in mancanza di elementi contrari, è plausibile che l’atto sia giunto in seguito ad un periodo di adeguata ponderazione, mentre l’indicazione della data del 4.03.2013, epoca di assunzione del X.X., sia stata riportata proprio perché a quest’ultima collegata. Anzi, secondo questa Corte, la retrodatazione si pone come circostanza favorevole alla SOCIETA’, visto che riduce il tempo effettivo di stabilità a meno di tre anni tenuto conto del periodo di stipulazione del patto, risalente, come è pacifico, al gennaio/febbraio 2014. Né può seriamente pensarsi che l’aver redatto l’atto su un foglio bianco e non su carta intestata della società costituisca un’anomalia, come affermato dalla SOCIETA’ nella lettera di contestazione inviata al dirigente: è ipotizzabile che non sarebbe stato difficile per un dirigente e per l’amministratore delegato procurarsi carta intestata sulla quale redigere l’accordo; in ogni caso la società non ha provato, né ha avanzato istanza di prova, che in ambito societario ogni scritto degno di considerazione venisse redatto sempre e soltanto su carta intestata.
Passando, poi, al contenuto dell’atto, la previsione di consistenti vantaggi economici in favore del dipendente in caso di interruzione anticipata del rapporto, oltre a non apparire assolutamente anomala, tenuto conto dell’elevatissimo livello di professionalità del dirigente, comprovato dalla documentazione in atti (cfr. docc. da 1 a 6 fasc. X.X.), risulta giustificata proprio dalla posizione apicale conferitagli, che può aver indotto l’amministratore delegato alla concessione degli stessi pur di convincere il dipendente a rimanere stabilizzato per un adeguato periodo, in modo da permettere alla società di usufruire per più tempo della sua peculiare competenza. La circostanza, inoltre, che il gruppo industriale SOCIETA’ stesse attraversando un periodo di ristrutturazione aziendale, a causa delle difficoltà anche economiche che avevano caratterizzato il passato p FR.mo, appare neutra rispetto al motivo che ha indotto le parti a redigere l’atto in esame. Per quanto in esso siano state previste condizioni molto vantaggiose per il lavoratore, queste si sarebbero realizzate soltanto in caso di rottura anticipata e senza giustificazione per volontà del datore di lavoro o per dimissioni del dipendente, ma, in questo secondo caso, solo in presenza di una giusta causa; mentre, nello stesso tempo, come appena detto, la società avrebbe goduto per un certo periodo delle indiscusse capacità del dirigente. Nemmeno risulta anomalo, a giudizio di questa Corte, il fatto che la giusta causa di dimissioni sia stata tipizzata nell’atto con varie ipotesi, dal momento che sono state indicate situazioni (“delegittimazione di fatto all’interno e/o all’esterno dell’Azienda . . .; trasferimento senza consenso del luogo di lavoro; situazione ambientale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro; cessione di tutta o di parte significativa dell’azienda . . .”) che, oggettivamente, rappresentano ipotesi di seria difficoltà per il dipendente a proseguire il rapporto di lavoro.
Quanto al comportamento e alle comunicazioni mail relative all’altro dirigente, dott. Z., che, secondo le considerazioni dell’appellante incidentale, confermerebbero l’accordo dei tre ( FR., Z. e X.X.) volto ad ottenere benefici economici indebiti, innanzitutto occorre considerare che trattasi di comunicazioni riferibili al solo Z., ad eccezione di quella in cui questi chiede al X.X. l’esatta data dell’assunzione, ma che non rivelano alcunchè di particolare, visto che le parole o espressioni utilizzate nelle mail (“paracadute per Marco”, “non c’è alcuna fretta. Adesso riposiamoci un po’ per essere in forma quando la giostra ripartirà. Non possiamo perdere”, “la lettera che sai”) si giustificano in considerazione della fase di ponderazione ed elaborazione di una clausola contrattuale durante la quale sono state utilizzate. Anzi, vi è da dire che il pacifico coinvolgimento in questa fase di un legale di fiducia della società medesima, incaricato di trovare le formule tecnicamente più idonee per la redazione dell’atto, si pone in evidente contrasto con la tesi della SOCIETA’ secondo la quale i dirigenti avrebbero tramato in suo danno di nascosto.
Ma vi è una considerazione che a questo Collegio appare idonea già di per sé per escludere la giusta causa di licenziamento nella situazione in esame ed è quella secondo la quale nella famigerata lettera integrativa sono inserite condizioni di vantaggio solo ipotetiche, nel senso che trattasi di condizioni realizzabili unicamente nell’ipotesi in cui in un termine non eccessivamente lungo, ma di soli tre anni, decorrente dalla data dell’assunzione del dirigente (quindi, inferiore al momento della effettiva stipulazione, come sopra già specificato), la società avesse deciso di interrompere ingiustificatamente il rapporto di lavoro con un dirigente di comprovata ed elevatissima professionalità o si fossero create le condizioni per le dimissioni per giusta causa.
Tutto quanto indicato induce questo Collegio a ritenere che il licenziamento si fondi, in realtà, su una ricostruzione dei fatti assolutamente priva di concretezza (lettera scritta su carta bianca e non intestata, retrodatazione, ipotetiche condizioni vantaggiose per i dipendenti), utilizzata dalla nuova gestione societaria probabilmente per sminuire, se non addirittura denigrare, l’operato della precedente, recidendo così, in modo netto, ogni possibile collegamento fra il nuovo ed il vecchio.
Pertanto, la Corte ritiene di confermare la declaratoria di illegittimità del recesso già statuita dal primo giudice, rimanendo in ciò assorbita l’eccezione di tardività della contestazione, reiterata dal X.X. nel processo di appello, eccezione che appare a questo punto superfluo approfondire.
Nella conferma della declaratoria di illegittimità del licenziamento rimane assorbito, altresì, come anticipato, il secondo motivo dell’appello incidentale che avrebbe avuto ragion d’essere soltanto in caso di riconoscimento della sussistenza della giusta causa di recesso.
La mancanza di giusta causa di licenziamento comporta, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l’operatività della clausola penale contenuta nella lettera integrativa della quale si è già sopra detto (cfr. doc. 22 fasc. X.X.). La clausola in questione prevede, nel caso come quello in esame in cui sia intervenuto il recesso ingiustificato ad opera dell’azienda, l’obbligo di pagamento in favore del lavoratore di una somma pari a ventiquattro mensilità della retribuzione lorda e della relativa contribuzione, che, nella situazione concreta, è pari, in virtù di quanto indicato in ordine all’ammontare della retribuzione globale di fatto, ad €.765.837,36 (24 x 31.909,69), alla quale va aggiunta la somma di €.75.650,00 per contribuzione, come calcolata dall’appellante principale e non contestato specificamente dalla controparte, per un ammontare complessivo, quindi, di €.841.487,36, somma che non appare in alcun modo eccessiva in considerazione dell’importanza economica del gruppo industriale che fa capo alla SOCIETA’ e della spiccata professionalità e dei titoli vantati dal X.X..
Il Collegio non condivide la decisione del Tribunale che, in primo grado, ha dichiarato l’inefficacia della clausola penale in discussione, riconoscendo, quindi, in favore dell’appellante principale unicamente il diritto a conseguire l’indennità supplementare quantificata in quindici mensilità (che, ai sensi del CCNL, spetta in ipotesi di recesso senza giustificato motivo), sul presupposto che l’amministratore delegato, stipulando il patto aggiuntivo, abbia agito senza averne i relativi poteri, stanti le limitazioni imposte nello statuto per il compimento di atti di più rilevante valore economico.
Come ha esattamente dedotto il X.X., le norme di riferimento che qui vengono in rilievo sono quelle contenute negli artt.2380, 2380 bis e 2384 c.c. che, in sintesi, riconoscono in capo all’amministratore, nelle società di capitali, un potere generale di rappresentanza e gestione, riconducendo, così, alla volontà della società il suo operato. Relativamente ai limiti del potere di rappresentanza, in particolare, la norma di cui all’art.2384 c.c. precisa che essi possono essere opposti ai terzi solo che si provi che abbiano agito intenzionalmente a danno della società, ossia in caso di dolo diretto di questi ultimi. I limiti al conferimento dei poteri gestori o rappresentativi ricevono, quindi, lo stesso trattamento sia che vengano iscritti nel registro delle imprese sia che venga omessa indebitamente tale pubblicità, la quale, pertanto, diviene irrilevante agli effetti della norma. Quello che rileva, in realtà, è l’atteggiamento del terzo: se egli tratti con la società con dolo intenzionale, a danno di questa, i limiti gli possono essere opposti, indipendentemente dal fatto che siano pubblicizzati o meno. In buona sostanza, il legale rappresentante impegna la società, anche se agisce compiendo un atto estraneo all’oggetto sociale o fuori dai poteri rappresentativi conferitigli, salvo il solo caso dell’exceptio doli.
Nel caso concreto, a giudizio del Collegio, nulla può addebitarsi al X.X. (terzo rispetto alla società stante il rapporto di lavoro intercorrente con la stessa) che, nelle trattative intercorse con il legale rappresentante dell’ente, volte ad un miglioramento della sua condizione lavorativa, ha legittimamente conseguito che venisse fissata una clausola penale di consistente valore economico in caso di violazione del patto di stabilità. La Suprema Corte ha da tempo chiarito che “ai fini dell’opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, l’art. 2384, comma 2, c.c., nel testo novellato dall’art. 5 d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127, richiede non già la mera conoscenza della esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento, o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno per la società.” (così Cass. civ., Sez. 1^, Sentenza n.14509 dell’8/11/2000), accordo che, come si è sopra spiegato, nell’ipotesi in esame è del tutto insussistente.
Si ritiene, pertanto, che la clausola penale contenuta nell’atto integrativo sia pienamente efficace e comporti le conseguenze economiche in danno della società delle quali si è già detto.
L’accoglimento del secondo motivo dell’appello principale comporta l’assorbimento dell’ottavo motivo posto che il riconoscimento dell’operatività della clausola fa venir meno il diritto a conseguire l’indennità supplementare fissata dal primo giudice.
- Il diritto al bonus (quarto, quinto e sesto motivo dell’appello principale).
Il quarto, il quinto ed il sesto motivo dell’appello principale sono strettamente connessi perché relativi al rigetto da parte del Tribunale del riconoscimento del diritto del dirigente al pagamento dei bonus per il conseguimento degli obiettivi lavorativi fissati per gli anni 2013 e 2014, per cui vanno trattati congiuntamente
Il Tribunale, come detto, ha respinto la domanda del X.X. diretta ad ottenere le somme maturate per il conseguimento degli obiettivi per gli anni 2013 e 2014, sul presupposto che non sia stata fornita, per l’anno 2014, la prova dell’accordo sui risultati da ottenere, non essendo sufficienti i documenti prodotti dal ricorrente.
Questa Corte non condivide la statuizione del primo giudice, dal momento che, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, sussistono tutti gli elementi per riconoscere in favore del X.X. i benefici economici pattuiti nella lettera di assunzione.
In primo luogo va considerato che, a fronte della specifica deduzione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, indicativa dei fatti e dei documenti che davano diritto a conseguire i bonus per gli anni 2013 e 2014 pattuiti nel contratto di lavoro (cfr. punti da 70 a 76 del ricorso attoreo di primo grado), la società ha genericamente contestato la circostanza del raggiungimento degli obiettivi, senza indicare e tantomeno produrre una qualsivoglia nota aziendale negativa che si contrapponga alle lettere di congratulazioni dell’amministratore delegato prodotte dal dirigente.
L’appellante, poi, ha prodotto vari documenti (cfr. docc. da 58 a 62 fasc. X.X.) dai quali si evince, fra l’altro, la determinazione del budget per l’anno 2014 ed il suo conseguimento. In ogni caso, proprio in ragione delle difficoltà tecniche per accertare, attraverso l’analisi dei bilanci, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente, per il solo anno 2014 il Tribunale ha conferito specifico incarico al CTU, dott. Abrugiato, il quale, all’esito delle operazioni peritali, ha concluso affermando che “risultano raggiunti gli obiettivi di cui alla comunicazione ‘budget letter’ del 25/10/2013 che comporterebbe un bonus spettante all’Ing. X.X. di Euro 195.000 (centonovantacinquemila) lorde” (così testualmente il CTU). Le conclusioni del CTU vengono fatte proprie dalla Corte in quanto frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo e, comunque, adeguatamente chiarite in seguito alle osservazioni formulate dalle parti.
In ragione di quanto appena esposto, deve, quindi, riconoscersi in favore del X.X. la somma di €.195.000,00 stante il comprovato raggiungimento del budget per l’anno 2014, così accogliendosi il quarto motivo di impugnazione.
Relativamente all’anno 2013, invece, non vi è specifica documentazione attestante la fissazione del budget; tuttavia, come detto, sono stati prodotti nel corso del primo processo gli attestati dell’amministratore delegato che indicano massima soddisfazione per il consistente miglioramento dei risultati dell’area industriale di competenza del dirigente (cfr. doc.59 fasc. X.X.). Inoltre, va evidenziato che, come da contratto di assunzione (cfr. doc.10 cit.), era stato previsto un onere convenzionale (“dovranno essere convenuti”) di fissazione degli obiettivi entro il primo quadrimestre di ciascun anno. E’ evidente, allora, che deve prendersi atto della mancata attivazione da parte della società, sulla quale ricadeva certamente l’onere principale, quale datore di lavoro, della fissazione degli obiettivi. In tal modo è stato precluso al dirigente di poter conseguire il diritto ad ottenere il massimo risultato, ossia quello di conseguire l’intera somma pattuita in caso di raggiungimento degli obiettivi di budget, risultato che, presumibilmente, sarebbe stato raggiunto in considerazione degli attestati rilasciati dall’amministratore. Trattasi di una perdita di chance che comporta il diritto al risarcimento del danno subito dal dipendente, danno che non può quantificarsi nell’importo massimo spettante, come calcolato dal lavoratore, ossia €.162.500,00 per i dieci mesi dell’anno 2013, pari a quello di pieno raggiungimento del risultato, ma che, in via equitativa, può riconoscersi nella misura della metà dello stesso, ossia per €.81.250,00.
In accoglimento del quinto motivo dell’appello principale la società va, pertanto, condannata al pagamento della somma di €.81.250,00 in favore del X.X., con conseguente assorbimento del sesto motivo avente il medesimo oggetto.
- Il risarcimento del danno per demansionamento e per licenziamento ingiurioso (primo e terzo motivo dell’appello principale).
Il primo ed il terzo motivo di impugnazione proposti dal X.X. relativi al presunto danno da demansionamento e a quello per licenziamento ingiurioso, la cui domanda di risarcimento è stata rigettata dal Tribunale, sono infondati e vanno entrambi respinti.
La Corte ritiene di condividere l’assunto del primo giudice che ha evidenziato come non sia ravvisabile un’ipotesi di demansionamento nella successione di incarichi ricevuti dal X.X. nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la società SOCIETA’.
Gli incarichi attribuiti al dipendente, come riportati nel ricorso attoreo, risultano tutti di massimo livello dirigenziale ed appaiono caratterizzati da specifiche peculiarità dirette a valorizzare la professionalità del dipendente. Dai documenti prodotti dallo stesso (cfr. docc.11 e ss. e 23 fasc. X.X.) emerge, quanto al passaggio da CTO a COO, la sostanziale equiparazione degli incarichi, differenziati unicamente per gli aspetti più prettamente progettuali del primo e quelli maggiormente operativi del secondo.
Relativamente al successivo incarico di JV Managing Director, sempre di tipo dirigenziale, attribuitogli a partire dal 5.08.2014, dall’analisi delle mansioni previste per il suo svolgimento (cfr. doc. 40 fasc. X.X.) emerge la non secondaria importanza dello stesso rispetto ai precedenti, dai quali si differenzia per il suo diverso ambito perché maggiormente diretto all’individuazione, a livello globale, di obiettivi strategici per il gruppo industriale. La sua importanza, peraltro, si ricava anche solo visionando l’organigramma societario che lo poneva ai massimi livelli, in assoluta autonomia, a diretto rapporto con il solo amministratore delegato (cfr. doc. 42 fasc. X.X.).
In ogni caso, pur a voler valutare nel concreto dette mansioni, il Collegio concorda con quanto evidenziato dal Tribunale in primo grado sullo svolgimento effettivo delle mansioni; infatti, subito dopo il conferimento del nuovo incarico del 5.08.2014, il X.X. è stato assente per ferie dal 13.08.2014 fino al 29.08.2014, mentre a partire dal 22.09.2014 fino alla data del licenziamento è stato in malattia. In buona sostanza, ha espletato le mansioni relative al nuovo incarico per trentuno giorni soltanto, periodo di tempo del tutto insufficiente, a giudizio del Collegio, per permettergli una efficace valutazione in concreto dell’importanza della nuova attività lavorativa.
In ordine al motivo riguardante il licenziamento ingiurioso, per il quale l’appellante principale si duole dell’omessa pronuncia da parte del Tribunale, il Collegio rileva che, secondo la prospettazione attorea, esso deriverebbe dalla pretestuosità delle accuse e dalla diffusione in ambito aziendale delle colpe penali.
Questa Corte ritiene, però, che nel caso concreto non vi siano elementi per poter affermare il carattere ingiurioso del licenziamento intimato al X.X..
Quanto al primo elemento indicato, occorre considerare che la connotazione offensiva del provvedimento datoriale non può essere presunta dovendo essere rigorosamente provata (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.15496 del 11/06/2008 e Sez. L, Sentenza n. 5730 del 12/03/2014), per cui la circostanza che, secondo il dipendente, la contestazione fosse pretestuosa non ha rilievo. Circa il secondo punto, la diffusione in ambito aziendale di colpe penali del lavoratore non ha alcun riscontro nei documenti prodotti; né la prova testimoniale richiesta, non ammessa in primo grado e reiterata in appello, appare indispensabile e decisiva, in quanto il relativo capitolo indicato a supporto (cap.44 ricorso X.X.) risulta generico, riferendosi ad una “divulgazione” della quale, però, non è indicata l’origine.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va respinto.
In conclusione, allora, in accoglimento parziale dell’appello proposto dal X.X. e in reiezione di quello proposto dalla società SOCIETA’, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa rideterminazione della retribuzione mensile globale di fatto in €.31.909,89, condanna la SOCIETA’ al pagamento della somma di €.1.117.737,36, oltre rivalutazione monetaria dal 31.10.2014 al soddisfo, nonché interessi legali sulla somma annualmente rivalutata per il medesimo periodo, previa detrazione dell’indennità supplementare indicata dal Tribunale e conferma del resto.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza dio cui all’art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico della SOCIETA’.
- Q. M.
La Corte d’Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo sull’appello proposto con ricorso depositato in data 26.06.2018 da X.X. nei confronti di SOCIETA’, corrente in Cattolica (RN), nonché sull’appello incidentale proposto dalla SOCIETA’ nei confronti del X.X., avverso la sentenza n.184/2017 del Tribunale di Pesaro, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
- Accoglie in parte l’appello proposto dal X.X. e, a parziale modifica della sentenza di primo grado, ridetermina la retribuzione mensile globale di fatto in €.31.909,89 e condanna la SOCIETA’ al pagamento della somma di €.1.117.737,36, oltre accessori, detratto quanto già ricevuto in esecuzione dell’impugnata sentenza;
- Respinge l’appello proposto dalla SOCIETA’;
- Conferma nel resto l’impugnata sentenza
- Condanna la SOCIETA’ al pagamento in favore del X.X. delle spese processuali del presente grado di giudizio liquidate in €.20.000,00, per compenso professionale, oltre spese forfetarie, iva e cap;
- Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, la sussistenza in capo alla SOCIETA’ dei presupposti oggettivi per il pagamento del contributo unificato.
Il Cons. est. Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi dott. Eugenio Cetro
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