Sulla modifica unilaterale in peius delle mansioni dopo il Jobs Act e sulle prospettive di concreto utilizzo, a fronte dei presupposti formali e sostanziali di cui all’art. 2103, commi 2 e 5, c.c.
Nota a Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 29 gennaio 2019 – Est. Cacace Sommario: 1. Il caso deciso dal Tribunale di Roma 2. La fattispecie di cui all’art. 2103, co. 2, c.c.: presupposti per l’unilaterale modifica in peius delle mansioni da parte datoriale 3. La forma scritta, a pena di nullità, in caso [...]