La Corte di Cassazione, con sentenza del 5 novembre 2015, confermando una decisione del Corte di Appello di Milano – che aveva considerato il lavoratore decaduto dall’impugnativa di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per non avere depositato ricorso nel termine di 180 giorni – ha ritenuto irrilevante la circostanza che il dipendente, prima dell’incontro fissato in commissione conciliativa presso la Direzione territoriale del lavoro ex articolo 7 Legge n. 604 del 1966, avesse anticipatamente proceduto ad impugnare la comunicazione di avvio di procedura, che detto atto avesse contenuto identico ad una seconda impugnativa del recesso inviata dopo la lettera di licenziamento e che il ricorso, tardivo per la seconda comunicazione, fosse stato depositato entro i 180 giorni dalla prima impugnativa.
Afferma infatti la Corte di Cassazione, che “il giudice di secondo grado, facendo corretta applicazione delle disposizioni normative che vengono in rilievo, ha escluso che la comunicazione indirizzata alla DTL costituiva l’atto di recesso: ciò, atteso, tra l’altro, che la comunicazione deve necessariamente contenere l’intenzione di procedere al licenziamento e l’indicazione dei motivi del licenziamento medesimo ma, ai fini di un funzionale espletamento della procedura conciliativa, in esito alla quale non è soluzione obbligata il licenziamento, e, dunque detti contenuti non sono dirimenti”.
Sulla base delle argomentazioni sopra proposte, la Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso presentato dalla lavoratrice.
(Corte di Cassazione – Quarta Sezione Lavoro, Sentenza 5 novembre 2015, n. 22627)
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