Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria all’udienza del 22.1.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa vertente

TRA

T.L. rapp.ta e difesa dagli avv.ti L. Chilosi, A. Chilosi e L. Ventura in virtù di mandato allegato al ricorso

ricorrente

E

F.C.R.

convenuta

OGGETTO: impugnazione del licenziamento e pagamento delle differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18.5.2023 T.L. esponendo che era dipendente dell’ente convenuto dal 20.3.2013 in qualità di docente di scuola primaria inquadrata al 4° livello con orario settimanale pari e n.24 ore, che la ricorrente, come altri docenti, era tenuta a gestire “l’esuberanza” di alcuni alunni, che in tale ambito era sottoposta a “continue e mortificanti istruzioni di non intervenire con eccessiva fermezza, che tale situazione integrava gli estremi della violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro in forza dell’art.2087 c.c. e del codice etico aziendale, che tali inadempimenti avevano determinato danni non patrimoniali quali danni alla salute, esistenziale, morale, da perdita di chance, che la ricorrente aveva svolto per 4\5 ore al mese attività di sostituzione di colleghi compensate ai sensi dell’art. 48 ccnl, che per 1 ora e 1\2 alla settimana effettuava attività di controllo degli alunni presso la mensa e nella successiva attività ricreativa, che aveva svolto ore extracurriculari di doposcuola, che non aveva percepito il premio annuale di professionalità, che per il periodo dal settembre 2022 al licenziamento non aveva fruito del riposo compensativo per l’attività di insegnamento di arte e immagine svolta per 2 ore settimanali, che in data 21.12.2022 la società convenuta aveva contestato la condotta tenuta dalla ricorrente nei confronti dell’alunno L. ivi indicato in data 16.12.2022 e consistente nell’avere riportato fuori dall’edificio scolastico l’alunno medesimo che era entrato in classe prima dell’orario di inizio delle lezioni urlando nei confronti dello stesso e riportandolo fuori a seguito di rientro dello stesso nell’edificio scolastico nonché nell’avere scritto una nota sul quaderno dell’alunno, nell’avere fermato l’alunno in corridoio dicendogli che aveva detto bugie ai propri genitori nonché di tacere e chiedere scusa, nell’avergli tolto la parte da solista nella recita di Natale, che il licenziamento è illegittimo per insussistenza dei fatti contestati, per difetto di proporzionalità; ha chiesto la condanna della F.C.R.  al pagamento della somma di E.30.000,00 a titolo di risarcimento dei danni biologico e professionale ex art.2087 c.c., della somma di E.8988,57 maturata a titolo di differenze retributive per i titoli dedotti, e, previo accertamento della illegittimità del licenziamento comminato in data 19.1.2023, di annullare lo stesso e, per l’effetto, ha chiesto la condanna della Fondazione convenuta alla reintegrazione della ricorrente ed al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento e fino alla reintegrazione e nella misura massima pari a n.12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e, in subordine, di dichiarare l’insussistenza della giusta causa e, per l’effetto, di condannare la convenuta al pagamento dell’indennità risarcitoria in misura non inferiore alle 24 mensilità nonché dell’indennità di preavviso, oltre accessori di legge e spese di giudizio.

Si è costituita F.C.R.  eccependo: che non sussistevano gli inadempimenti dedotti a fondamento della domanda di risarcimento del danno biologico e professionale nonché il nesso di causalità tra le condotte e l’evento nonché l’eccessività della quantificazione, che le attività di lavoro straordinario che la ricorrente assume svolte sono riconducibili alle attività e discipline curriculari ed extracurriculari che possono essere richieste ai docenti per un massimo di 70 ore annue secondo la programmazione del collegio docenti(ccnl artt.29 e 49), che l’attività di assistenza alla mensa era svolta a turno da tutte le insegnanti ed era resa per 2 ore settimanali a copertura delle 24 ore dovute, che la ricorrente aveva percepito l’incentivo economico di produttività per gli anni nei quali aveva raggiunto i requisiti minimi di produttività (2017\2018 e 2018\2019), che la ricorrente non aveva svolto supplenze non retribuite, che non vi è prova del lavoro straordinario svolto dalla ricorrente, che il licenziamento è legittimo per sussistenza degli inadempimento contestati e proporzionalità della sanzione, che alla ricorrente non è stata richiesta alcuna attività di vigilanza prima delle ore 8,00, che il minore indicato nella contestazione non è mai stato alunno della ricorrente, che l’alunno aveva fragilità e problematiche note alla ricorrente, che prima dell’inizio delle lezioni agli alunni è data la possibilità di entrare nell’Istituto scolastico e nelle classi, che la ricorrente in sede di audizione nel procedimento disciplinare aveva confermato l’accaduto negando di aver strattonato l’alunno, che il licenziamento è proporzionale rispetto all’inadempimento contestato tenuto conto dell’incidenza dello stesso sull’aspettativa del corretto adempimento della prestazione nonché riconducibile alla previsione di cui all’art. 78 ccnl; ha chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, condannare la società convenuta al risarcimento ex art.18 nella misura minima, vinte le spese. Va, anzitutto, respinta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali biologico e professionale.

Premesso che grava su parte ricorrente l’allegazione e la prova degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria quali inadempimento datoriale, evento danno e relativo collegamento causale, nel caso di specie tale onere non è stato adempiuto avuto riguardo, in primo luogo, alla condotta inadempiente. La ricorrente, invero, si è limitata a dedurre genericamente che era tenuta a gestire “l’esuberanza” di alcuni alunni, che in tale ambito era sottoposta a “continue e mortificanti istruzioni di non intervenire con eccessiva fermezza e che era stata individuata tra le docenti “continue iniziative di intervento …in caso di atteggiamenti protervi di alcuni alunni” omettendo, tuttavia, di allegare specifiche circostanze dalle quali fosse obiettivamente desumibile sia la precisa attribuzione di tali compiti da parte del datore di lavoro, sia la non attinenza dei compiti assegnati all’attività di docenza intesa in senso lato alla quale la ricorrente era tenuta, sia gli atteggiamenti asseritamente protervi di alcuni alunni anche questi ultimi non identificati.

In mancanza di specifica allegazione e prova dell’oltremodo generico inadempimento datoriale la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali è respinta.

La domanda va ugualmente respinta nella parte in cui è chiesto il pagamento della somma maturata a titolo di lavoro straordinario in mancanza di prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre il debito orario tenuto conto che per effetto dell’art.49 ccnl è disposto che il personale docente “oltre alle ore di insegnamento ed alle attività strettamente collegate, è impegnato in attività accessorie per il funzionamento della scuola” e per 70 ore annue in “ …attività e discipline non curriculari ed anche curriculari programmate dal Collegio docenti e\o dal Consiglio di classe in orario non curriculare”.

La teste I. Anna Lisa, dipendente della Fondazione e coordinatrice della scuola primaria e secondaria di I grado, ha affermato che “il collegio docenti a fine anno stabilisce le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per le 70 ore annue previste dal ccnl di settore; la ricorrente svolgeva 2 ore di educazione all’immagine in una classe che non era la sua… le 2 ore di assistenza alla mensa rientravano nelle 24 ore settimanali contrattuali poiché l’insegnante svolgeva 22 ore di attività didattica e due ore di assistenza mensa” e la teste Marchini Bianca Maria, dipendente della Fondazione in qualità di insegnante ha confermato: “tutte le insegnanti effettuavano il turno di vigilanza a mensa e in cortile per una – due volte a settimana e tale attività rientra nel conteggio delle 70 ore”.

Stante la riconducibilità dell’attività di assistenza degli alunni alla mensa al completamento dell’orario ordinario settimanale di 24 ore e delle attività di insegnamento di arte ed immagine per due ore settimanali alle attività ulteriori rientranti nel debito orario pari a 70 ore annue per effetto della disposizione del ccnl richiamata e stante, altresì, l’assenza di prova rigorosa dello svolgimento di attività straordinaria in termini di sostituzione di docenti assenti – attività, peraltro, non circostanziata altresì in termini temporali – la domanda avente ad oggetto il pagamento del compenso per lavoro straordinario dev’essere respinta.

In difetto di allegazione e prova della sussistenza delle condizioni alle quali l’art.35 ccnl subordina l’erogazione dell’incentivo economico di produttività per gli anni 2015\2016 e 2016\2017, nei quali l’emolumento non è stato riconosciuto, è, inoltre, respinta la relativa domanda.

Quanto all’impugnazione del licenziamento si osserva che i fatti contestati alla ricorrente sono relativi a tre diversi episodi tutti riguardanti l’alunno L.

Il primo, avvenuto in data 16.12.2022, ha ad oggetto l’aver riportato fuori dall’edificio scolastico l’alunno medesimo, che era entrato in classe prima dell’orario di inizio delle lezioni, strattonandolo ed urlando nei confronti dello stesso e riportandolo nuovamente fuori a seguito di rientro dello stesso nell’edificio scolastico nonché nell’avere scritto una nota sul quaderno dell’alunno. Nel rilevare, anzitutto, che nessuno dei testi escussi era presente al momento del fatto, rimane priva del necessario riscontro probatorio la condotta della ricorrente consistente nell’avere strattonato l’alunno, nell’avere più volte urlato rivolgendosi allo stesso, nell’avergli detto che avrebbe provveduto a fargli mettere una nota sul registro ed a farlo espellere nonché nell’essersi “appostata dietro una colonna al fine di vedere cosa facesse l’alunno L” ed avergli urlato nuovamente. Il tenore della comunicazione di risposta alle contestazione non può, infatti, ritenersi ammissione di tali fatti poiché nella stessa la ricorrente ha definito “non veritiera” la contestazione di un comportamento poco attento nei confronti dell’alunno L. sicchè la convenuta datrice di lavoro non è esonerata dall’onere di provare i fatti asseritamente svoltisi la mattina del 16.12.2022, onere che, come rilevato, non è stato assolto.

Peraltro, l’intervento della ricorrente per impedire che l’alunno raggiungesse da solo la classe, trova giustificazione del regolamento dell’Istituto laddove si legge che “l’ingresso in classe è previsto dalle ore 8,00”; tale circostanza è confermata dalle testi Arduini Paolo che ha riferito: “gli alunni non potevano entrare in classe né all’interno dell’edificio prima delle 8,00 e dovevano stazionare , prima di tale orario, fuori dalla scuola, sotto il portico” e Marchini Bianca Maria (“gli insegnanti si devono trovare in classe alle 8,00 al momento dell’entrata degli alunni e questi ultimi di norma non possono entrare prima”).

Né tali dichiarazioni sono in contrasto con quanto riferito dalla teste I. la quale ha affermato “i bambini prima delle otto possono entrare a scuola e se vogliono possono rimanere fuori” senza, tuttavia, sostenere che gli alunni prima delle otto possono entrare in classe. Le riportate dichiarazioni sono prevalenti sulle dichiarazioni parzialmente difformi rese dalla teste che ha riferito: “se piove o c’è brutto tempo gli alunni possono salire nelle classi e posare lo zaino prima delle otto e rimangono dell’atrio”. In ogni caso nessuna delle testi ha dichiarato che prima delle 8,00, orario di ingresso in classe, gli alunni possono entrare e rimane in classe sicchè l’intervento della ricorrente diretto ad impedire che l’alunno L. non rimanesse in classe da solo prima dell’arrivo dell’insegnante è conforme alla richiamata disposizione del regolamento ed obiettivamente diretto a tutelare l’alunno medesimo da eventuali situazioni di disagio ovvero pericolo eventualmente derivanti dal rimanere da solo in classe senza assistenza e ciò senza che possa attribuirsi rilievo alla circostanza che fino alle ore 8,00 il compito di vigilanza fosse attribuito al personale non docente evidentemente non consapevole che l’alunno si trovava in classe da solo prima delle ore 8,00.

Né viene dedotto dalla convenuta in quali termini la circostanza che la ricorrente abbia informato i genitori dell’alunno di tale episodio mediante comunicazione scritta sul quaderno costituisce inadempimento di obblighi non meglio precisati rilevato, altresì, che il contenuto della nota medesima è espressamente diretto ad allertare i genitori sui pericoli connessi al mancato rispetto delle regole.

Ugualmente insussistente è l’inadempimento asseritamente insito all’avere la ricorrente tolto all’alunno L. la parte nella recita scolastica di Natale; in proposito la teste Arduini ha dichiarato: “la ricorrente, il maestro di musica, la coordinatrice didattica I. Annalisa e qualcun altro che non ricordo mi comunicarono che la parte affidata temporaneamente all’alunno L.C. gli era stata tolta perché l’alunno non era in grado di esporla e perché era rientrata l’alunna di lingua inglese alla quale la parte era stata inizialmente attribuita; mi chiesero se ero d’accordo, in qualità di professoressa di inglese responsabile, e risposi di si.”. La circostanza che l’alunno L. “non sapeva la parte in lingua inglese” è stata confermata dalla teste I. la quale ha aggiunto: “nessuno degli altri docenti si oppose”.

Atteso, dunque, che la ricorrente si risolse a togliere la parte in lingua inglese all’alunno L. non già inopinatamente bensì perché lo stesso non l’aveva imparata, come accertato dagli altri insegnanti che condivisero tale decisione, rende la decisone stessa giustificata con conseguente insussistenza del relativo addebito.

In ordine all’episodio del 20.12.2022, all’esito dell’istruttoria svolta non ha trovato conferma la circostanza che la ricorrente avrebbe “intercettato l’alunno L. in corridoio dicendogli che avrebbe raccontato bugie ai genitori; invero la teste Rizzo Benedetta, presente al momento del fatto, ha dichiarato: “la ricorrente ha visto passare l’alunno Crespi e gli ha chiesto se avesse fatto firmare la nota ai propri genitori e ho sentito che egli rispondeva “i miei genitori te la faranno pagare”.

L’accertata insussistenza dei fatti contestati determina l’illegittimità del licenziamento impugnato; in applicazione “ratione temporis” dell’art. 18 co.4 l.n.300\1970 il licenziamento è annullato la Fondazione convenuta è condannata a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento della somma maturata a titolo di indennità risarcitoria, pari a n.12 mensilità della retribuzione globale di fatto, tenuto conto del tempo trascorso tra la data del licenziamento alla data di pronuncia della presente sentenza, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati dall’illegittimo recesso e fino alla reintegrazione.

Non può, infine, attribuirsi rilievo ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria alla percezione da parte della ricorrente della naspi essendo l’Inps legittimato alla ripetizione del sopravvenuto indebito.

Le spese di giudizio sono compensate in ragione di 1\2 stante il parziale accoglimento e la Fondazione convenuta è condannata al pagamento della restante metà.

P.Q.M.

Accoglie la domanda avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente in data 19.1.2023 e, per l’effetto, condanna la F.C.R.  in persona del legale rapp.te p.t. a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché a pagare alla stessa la somma maturata a titolo di indennità risarcitoria pari a n.12 mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati dall’illegittimo recesso e fino alla reintegrazione.

Rigetta nel resto.

Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\2 e condanna la Fondazione convenuta al pagamento della restante metà liquidata, in misura così ridotta, nella somma di E.3500,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.

Roma 22.1.2024 Il Giudice

Avv. Riccardo Chilosi

Avvocato del Foro di Roma, cassazionista dal 1987, da sempre patrocina aziende e privati in campo giuslavoristico, curando il continuo approfondimento della materia ed intervenendo con contributi scientifici a convegni e dibattiti.
È autore di numerosi articoli, anche monografici su varie riviste giuridiche.
Ha svolto attività di docenza su varie tematiche giuslavoristiche in seminari e corsi preparatori organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e da Associazioni Forensi Romane.
È da anni docente nel corso Management e Responsabilità Sociale d’Impresa presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum).

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